Avvocati: un solo scritto per l’esame ma senza l’ausilio di testi

Pubblicato il 20 novembre 2009

L’esito finale dell’esame del Ddl sulla riforma forense ha visto la bocciatura della proposta che prevedeva un compenso per i praticanti legali, mentre per quanto riguarda l’accesso alla professione i cambiamenti approvati sono rilevanti.

Innanzitutto l’esame per ottenere la patente di avvocato prevede una sola prova scritta, da superare senza l’ausilio di testi commentati e senza riferimenti giurisprudenziali, a cui si accompagna un test preselettivo, anche di natura informatica, per l’iscrizione al registro di praticanti. Relativamente al tirocinio non si registra alcuna novità, permanendo la sua durata di due anni.

E’ prevista una fase transitoria pari a 5 anni durante la quale l’accesso all’esame, dopo aver superato la preselezione, è permesso solo dopo aver svolto il tirocinio di due anni oltre che negli studi legali anche negli uffici giudiziari. Il tirocinante, dopo il periodo di un anno dall’iscrizione nel registro apposito, potrà svolgere attività legale solo in sostituzione del professionista per cui svolge la pratica. Decaduto il limite di 50 anni per presentare la domanda di accesso alla professione forense e il divieto di iscrizione all’Albo per chi aveva superato l’esame da più di 5 anni senza aver dato luogo all’iscrizione.

Intanto gli avvocati si preparano alla VI Conferenza dell’Avvocatura, organizzata dall’Oua, che si svolgerà oggi e domani a Roma, dove il tema centrale sarà la neo approvata riforma forense. A tale proposito, il nuovo testo non ha incontrato i favori delle associazioni dei professionisti non regolamentati e dei consumatori che ritengono le norme approvate lesive della concorrenza e di ostacolo all’evoluzione della professione.

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