Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

Pubblicato il 29 aprile 2025

Riforma dell’ordinamento forense: principali novità della proposta unitaria dell’Avvocatura  

Finalità e struttura della riforma  

Nel corso dell’Agorà dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni - in svolgimento a Roma, il 29 aprile 2025 - verrà presentata ufficialmente la proposta unitaria di riforma organica dell’ordinamento forense messa a punto dall'Avvocatura.

Il disegno di legge, elaborato da un tavolo unitario sotto la guida del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), consta di 91 articoli e rappresenta una riforma strutturale della disciplina della professione forense, orientata all’efficienza, all’autonomia e alla tutela della funzione difensiva.

Tra gli obiettivi principali dell'intervento figurano il rafforzamento dell’autonomia e della dignità professionale, la tutela della funzione difensiva e la semplificazione degli assetti organizzativi e disciplinari.

Monocommittenza e collaborazione continuativa  

Ta le novità, si annovera la regolamentazione della monocommittenza e dei rapporti di collaborazione continuativa. Entrambe le modalità vengono ricondotte alla prestazione d’opera intellettuale, escludendo esplicitamente qualsiasi assimilazione al lavoro subordinato.

I rapporti devono essere regolati da contratto scritto, nel quale vanno indicati la durata, il compenso proporzionato, un eventuale periodo di prova e i termini di preavviso per il recesso. Inoltre, in caso di indisponibilità per maternità, paternità, adozione, malattia o infortunio fino a 180 giorni, è previsto il divieto di recesso da parte del committente e la sospensione del rapporto, senza corresponsione del compenso.

Compensi professionali: pattuizione a risultato  

In materia di compensi, la proposta di riforma consente la pattuizione di compensi legati al raggiungimento di obiettivi, sempre che tali patti siano proporzionati all’attività svolta e non superino il 20% rispetto al massimo previsto dai parametri vigenti.

È ribadito il divieto di patti contrari all’art. 1261 del codice civile. Il contratto deve essere redatto in forma scritta e i parametri di riferimento saranno aggiornati con decreto ministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Segreto professionale rafforzato  

Il segreto professionale viene espressamente qualificato come principio di ordine pubblico, caratterizzato da generalità, assolutezza e illimitatezza nel tempo. La sua tutela è estesa a ogni tipo di supporto, anche digitale, e a tutti i soggetti operanti nello studio, inclusi collaboratori, dipendenti e praticanti. Le ispezioni e le perquisizioni presso lo studio o l’abitazione dell’avvocato sono consentite solo alle condizioni e con le garanzie previste dall’art. 103 del codice di procedura penale, con obbligo di notifica al Consiglio dell’Ordine.

Tirocinio e accesso alla professione  

La riforma disciplina il tirocinio in modo rigoroso, prevedendo un percorso formativo integrato e vincolato alla frequenza di scuole forensi accreditate. Il tirocinio potrà essere svolto esclusivamente presso studi legali e avrà una durata minima di diciotto mesi. È definitivamente eliminata ogni possibilità di esercizio della professione forense senza il superamento dell’esame di abilitazione, per il quale è stata definita una nuova composizione della commissione esaminatrice, comprendente avvocati cassazionisti, magistrati in pensione e docenti universitari.

Revisione del regime delle incompatibilità  

La proposta modifica sensibilmente il regime delle incompatibilità, rendendolo più flessibile. È introdotta la compatibilità dell’attività forense con la carica di amministratore o socio illimitatamente responsabile di società di persone, purché l’oggetto dell’attività sia limitato alla gestione di beni personali o familiari. È inoltre compatibile l’assunzione di incarichi gestionali in società di capitali, cooperative, enti pubblici e consorzi, anche con poteri individuali.

Durata dei mandati negli Ordini e nel CNF  

Il testo prevede che la durata del mandato dei componenti degli Ordini circondariali e del Consiglio Nazionale Forense sia di tre anni. È fissato un limite massimo di tre mandati consecutivi, con possibilità di un quarto solo nel caso in cui uno dei precedenti abbia avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Tale previsione ha suscitato alcune critiche, in particolare da parte di alcuni Ordini territoriali, poiché interviene su un tema già oggetto di controversie giurisprudenziali.

Prospettive parlamentari  

Al termine della fase di confronto all’interno dell’Agorà, il testo della riforma sarà trasmesso alle forze politiche per l’avvio del relativo iter legislativo.

Il CNF auspica che il Parlamento accolga con favore questa riforma di sistema, frutto di una costruzione dal basso e fondata sui principi costituzionali di autonomia, rappresentatività e funzione pubblica dell’Avvocatura.

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