Pronuncia della Corte di legittimità in materia di pensione indiretta al coniuge superstite dell’avvocato iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza n. 27392 del 25 ottobre 2019, ha accolto il ricorso proposto da una donna, quale coniuge superstite di un legale, che si era vista respingere, dalla Corte di appello, la domanda presentata ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.
I giudici di secondo grado, in particolare, avevano ritenuto che non sussistesse, in riferimento all’avvocato deceduto, il requisito dell'iscrizione protrattasi continuativamente alla Cassa Forense, requisito a loro dire "necessariamente concorrente" con quelli, ulteriori, dell'iscrizione prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
La donna aveva impugnato queste conclusioni, con ricorso affidato ad un unico e articolato motivo.
Ella si doleva del fatto che la sentenza in esame avesse introdotto un requisito - l'iscrizione continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni ininterrotti - non previsto dalle disposizioni di riferimento, le quali avrebbero prescritto soltanto i seguenti requisiti:
Era ossia erronea l’interpretazione con cui i giudici di gravame avevano preteso l'iscrizione continuativa per dieci anni, facendo coincidere il richiesto “carattere di continuità” con la perdurante e ininterrotta iscrizione.
La Suprema corte, dopo una disamina sulle disposizioni normative applicabili, ha concluso per la fondatezza del motivo dedotto dalla ricorrente e la conseguente cassazione della decisione impugnata.
Premesso il discrimine anagrafico dell'iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età – ha quindi precisato – “il legislatore ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d'iscrizione e contribuzione, così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione, al momento del decesso, ed escludendo, per converso, i superstiti di professionisti sprovvisti dell'effettivo decennio d'iscrizione e contribuzione”.
Non risulta necessaria, tuttavia, l’iscrizione continuativa per almeno dieci anni ininterrotti.
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