In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p. disposta dalla Legge n. 97/2001, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Ne consegue che, qualora risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio nazionale forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto di procedimento sottoposto alla sua cognizione.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 2615 del primo febbraio 2017, sospendendo l’esecuzione di un provvedimento disciplinare (in attesa della definizione del procedimento penale per i medesimi fatti) adottato dal Cnf nei confronti di un avvocato, per la commissione di numerosi illeciti.
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