Avvocati. Minimi tariffari derogabili in caso di amicizia

Pubblicato il 21 luglio 2017

Il principio di inderogabilità dei minimi tariffari sugli oneri di avvocato, non trova applicazione in caso di rinuncia totale o parziale alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare le norme imperative sui minimi della tariffa, bensì – come nel caso esaminato – per ragioni di amicizia, parentela o semplice convenienza.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo le richieste di un legale, cui non era stato riconosciuto il compenso per aver patrocinato un collega e la moglie in una causa civile.

I Giudici Supremi, con ordinanza n. 17975 del 20 luglio 2017, hanno pertanto confermato – come già in sede di merito - il giudizio di gratuità dell’incarico in questione (fatta eccezione per le spese vive), cui non risulta ostativo il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, in presenza di specifiche ragioni di amicizia e colleganza tra il legale ricorrente ed il soggetto difeso (nel frattempo deceduto), oltre che di riconoscenza per avergli quest’ultimo ceduto parte della propria clientela.

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