Il principio di inderogabilità dei minimi tariffari sugli oneri di avvocato, non trova applicazione in caso di rinuncia totale o parziale alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare le norme imperative sui minimi della tariffa, bensì – come nel caso esaminato – per ragioni di amicizia, parentela o semplice convenienza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo le richieste di un legale, cui non era stato riconosciuto il compenso per aver patrocinato un collega e la moglie in una causa civile.
I Giudici Supremi, con ordinanza n. 17975 del 20 luglio 2017, hanno pertanto confermato – come già in sede di merito - il giudizio di gratuità dell’incarico in questione (fatta eccezione per le spese vive), cui non risulta ostativo il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, in presenza di specifiche ragioni di amicizia e colleganza tra il legale ricorrente ed il soggetto difeso (nel frattempo deceduto), oltre che di riconoscenza per avergli quest’ultimo ceduto parte della propria clientela.
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