Avvocati, meno spazio alla libertà sindacale
Pubblicato il 23 maggio 2008
La libertà sindacale degli avvocati, espressa attraverso l’astensione collettiva (L. n. 83/2000) non può essere equiparata ad un impedimento del legale che obbliga il giudice a differire l’udienza,su richiesta del professionista scioperante, entro i due mesi di regola previsti per malattia o altro impedimento. In tal senso la pronuncia di ieri della seconda sezione penale della Cassazione n. 20574, che privilegia le esigenze di economia processuale.
Secondo la Consulta “
l’ordinamento tutela in maniera consistente tanto l’impedimento a comparire che la richiesta di differimento dell’udienza per esercizio della libertà sindacale. La tutela della prima situazione, però, è indubbiamente più forte”. L’astensione collettiva si inquadra, infatti, nella seconda ipotesi di cui all’art. 159, n.3, c.p.p., cositutisce cioè un legittimo motivo per chiedere ed ottenere di non trattare il processo, ma non costituisce un impedimento a comparire e, di conseguenza, il giudice non è tenuto a differire l’udienza e il tempo processuale eventualmente perduto dovrà essere integralmente considerato ai fini della sospensione della prescrizione.