Avvocati, il ritorno alle tariffe

Pubblicato il 28 febbraio 2009

Il plenum del Cnf ha approvato il testo di modifica dell'ordinamento professionale elaborato a seguito di un'intensa attività di proposta e coordinamento. Il testo sarà consegnato al Guardasigilli Angelino Alfano, con l'auspicio che possa presto trovare l'approvazione in Parlamento, nell'ambito della più ampia riforma della giustizia.

Nel dettaglio: sono ammesse le società tra avvocati, anche di natura multidisciplinare. Per fregiarsi del titolo di specialista, l'avvocato dovrà seguire scuole e corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive; l'avvocato potrà dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa. Il legale dovrà essere costantemente e continuamente aggiornamento e, a pena di illecito disciplinare, dovrà stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente; senza l'accordo si applicano le tariffe minime e massime. Nuove regole per la iscrizione all'albo e la permanenza nell'albo: aver superato l'esame di abilitazione non oltre i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e aver dato prova di esercizio effettivo e continuato della professione. L'accesso alla professione sarà più uniforme: i candidati saranno seguiti in un percorso formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università, è previsto un test informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinio dura due anni e si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione. Decorso il primo anno di pratica, al praticante è dovuto un adeguato compenso. Con il certificato di compiuta pratica si potrà partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni d'esame immediatamente successive. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale. Cambiano le regole per procedimento disciplinare: l'attività istruttoria viene demandata a un collegio istruttore composto da avvocati eletti fra gli iscritti all'albo da ciascun consiglio dell'ordine circondariale. Il giudizio si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell'ordine al quale appartiene "l'incolpato".

Intanto, si avvicina al traguardo anche la riforma della previdenza degli avvocati: dal 2010 l'età pensionabile sarà 70 anni con raddoppio del contributo integrativo dal 2 al 4 per cento.

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