Il Consiglio nazionale forense (Cnf) fornisce alcune precisazioni per quel che riguarda la portata normativa della disposizione transitoria di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, della Legge n. 247/2012, con riferimento all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente.
Con circolare del Cnf n. 95 del 3 dicembre 2015 è stata infatti resa nota l’adozione, da parte della Commissione consultiva, di un parere sull’argomento.
Viene, in particolare, sottolineato come potrà chiedere direttamente l'iscrizione all'Albo speciale anche chi aveva già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui comma 4 dell’articolo 22 citato, li maturi entro tre anni dall’entrata in vigore (2 febbraio 2016).
Così, i legali che, alla data del 2 febbraio 2013 avevano maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa o li maturino entro il 2 febbraio 2016, potranno presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.
Chi non avrà maturato l'anzianità d'iscrizione richiesta dalla previgente normativa potrà iinvece chiedere l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo le prescrizioni dell'articolo 22, commi 1 e 2, della Legge n. 247/2012.
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