La Corte di cassazione, con sentenza numero 618, del 13 gennaio 2006, ha stabilito che è legittimo l'avviso di mora inviato dal concessionario della riscossione al socio di una società in nome collettivo, per mancato pagamento del diritto annuale d'iscrizione alla Camera di commercio, anche se non è preceduto dalla cartella esattoriale. La Corte ha voluto in tal modo ribadire che la competenza a giudicare in materia di diritti camerali spetta al giudice tributario, in quanto l'iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio deve essere considerata come un tributo. Pertanto, il socio "riveste la qualità di responsabile dell'obbligazione fatta valere dal concessionario del servizio di riscossione, secondo i principi generali in materia di società di persone".
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