di Cassazione – sentenza n. 13320 del 7 giugno 2006 – ha chiarito che i principi del rito civile sono applicabili al processo tributario solo in assenza di regole specifiche; in caso contrario, prevale la disciplina processuale tributaria. Quindi, se il difensore non comunica il cambio di domicilio indicato nel ricorso, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria. Le comunicazioni possono essere fatte mediante avviso della segreteria della Commissione tributaria o anche a mezzo del servizio postale (in tal caso l’atto si considera effettuato nella data di spedizione, mentre i termini decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto). In merito alle variazioni che possono intervenire riguardo all’elezione di domicilio, alla residenza dichiarata o alla sede, è previsto dall’articolo 17 del Dl 546/92 che queste variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
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