Per i lavoratori che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
L’interpretazione è stata fornita dall’INL, con la nota n. 260 del 18 giugno 2020. In particolare, l’ITL di Bergamo ha chiesto se l’importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce.
L’art. 5 del D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce che le persone le quali effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. Pertanto, l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno:
I riposi intermedi, inoltre, possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno.
L’art. 9, co. 2 del D.Lgs. n. 234/2007 ha stabilito che, in caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica una sanzione amministrativa compresa tra 103 euro e 300 euro.
In risposta alla domanda posta dall’ITL di Bergamo, il documento di prassi ha specificato che la violazione è stata individuata dal legislatore in un importo minimo e massimo senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.
Ciò è confermato dalla formulazione dei co. 1 e 4 dell’art. 9 citato, nei quali il legislatore ha invece espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.
Pertanto, il mancato rispetto dei riposi intermedi comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa, indipendentemente dal numero di lavoratori coinvolti.
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