Autotrasporto. I costi minimi italiani contrastano con la normativa Ue

Pubblicato il 05 settembre 2014 La normativa italiana prevede di affidare all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (composto da operatori del settore del trasporto su strada) il compito di individuare i costi minimi di esercizio sui quali parametrare i costi dovuti dai committenti nel momento in cui i suddetti costi minimi non siano frutto di accordi di settore tra associazioni di vettori e associazioni di committenti di servizi di trasporto.

Così dal 2011 l’Osservatorio ha reso noto alcune tabelle in cui sono fissati i costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali costi minimi, però, sono stati spesso fonte di disaccordi tra la committenza, che ne ha sempre accusato la natura anti-concorrenziale e anti-economica, e i vettori, che, invece, hanno puntato di più sull’aspetto della sicurezza stradale.

Natura anti-concorrenziale dei costi minimi

Sulla natura anti-concorrenziale dei costi minimi è intervenuta più volte anche l’Antitrust, senza però ottenere i risultati sperati.

Solo di recente il Tar del Lazio, a cui si era rivolta una società ricorrente per richiedere l’annullamento degli atti dell’Osservatorio riguardanti i costi minimi, ha deciso di annullare il procedimento e di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue.

La Corte europea con la sentenza del 4 settembre 2014 sulle cause riunite (da C–184/13 a C–187/13, C–194/13, C–195/13 e C–208/13) si è espressa circa la compatibilità dei provvedimenti nazionali che tutelano la sicurezza stradale con il diritto della Ue.

Pur considerando la sicurezza stradale un obiettivo legittimo, i giudici europei hanno convenuto che la determinazione dei costi minimi d'esercizio decisa da un Osservatorio “non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”. Il nostro ordinamento considera genericamente l’obiettivo della tutela della sicurezza, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale.

La Corte ha poi precisato che se anche le norme del Trattato sul funzionamento della UE sugli accordi vietati tra imprese non sono vincolanti per gli Stati membri, gli stessi Stati sono sottoposti al dovere di collaborazione con l'Unione. Ne deriva che la previsione di accordi committenza-vettori su costi minimi si configura come una violazione di tali norme.

Infine, criticato è stato anche l’aspetto concorrenziale delle funzioni dell’Osservatorio, che per essere valido deve essere considerato un'associazione d'imprese direttamente soggetto alle regole della concorrenza. Il fatto, invece, che esso sia composto da rappresentanti delle associazioni di categoria che agiscono nell’interesse esclusivo della stessa contrasta con le regole sul corretto funzionamento della libera concorrenza nel mercato interno.
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