Autotrasportatori Il bonus è al sicuro

Pubblicato il 23 dicembre 2006

L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 148 del 22 dicembre chiarito che il credito d’imposta per le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile dei veicoli adibiti a trasporto merci spetta ai singoli autotrasportatori, anche se il contratto assicurativo è stipulato dal consorzio mandatario. Il quesito, posto da un’associazione, riguarda la disposizione dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 266/2005, secondo cui le somme versate nel periodo d’imposta titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci (di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5t), fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, ai dell’articolo 17 del dlgs n. 241/97. Secondo l’Agenzia la norma non individua però esplicitamente i beneficiari del credito d’imposta, che vanno identificati nei soggetti intestatari dei veicoli specificati adibiti a trasporto merci effettivamente incisi dall’onere contributivo. Tale situazione si verifica di norma sia quando gli intestatari dei veicoli stipulano direttamente i contratti di assicurazione per responsabilità civile, sia quando gli stessi soggetti, nell'ambito di un rapporto di mandato, incaricano un terzo di stipulare il contratto di assicurazione fornendogli la provvista per il pagamento del premio. Essendo l'agevolazione in oggetto determinata con riferimento alle “somme versate nel periodo d'imposta , farà fede la data di versamento indicata nei certificati individuali rilasciati dall'assicuratore ai singoli trasportatori. Infine l’Agenzia ricorda che il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è 6789 e che la compensazione di tali somme non rileva ai fini del limite di 516.456,90 euro annui.

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