Autorimesse e autonoleggio

Pubblicato il 07 giugno 2007

In data 2 maggio 2007 tra l’Uniass, con l’assistenza della Fise e la presenza di Aci Global Spa e le Oo.Ss. Filt-Cgil Nazionale, Fit-Cisl Nazionale e Uiltrasporti Nazionale è stato sottoscritto l’accordo di confluenza del Ccnl che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente ad essi collegate, al Ccnl Autorimesse e Autonoleggio.

Decorrenza e durata – L’Accordo decorre, ai fini esclusivamente normativi, senza ricadute economiche dirette o indirette, dal 31 maggio 2005 e ai fini economici secondo le modalità stabilite dall’accordo stesso.

Nell’incontro del 19 settembre 2006 le Parti avevano convenuto che tutta la normativa contrattuale del settore Autorimesse e Noleggio non presentava rilevanti problematiche per le attività di soccorso e assistenza stradale, tanto che poteva essere applicata senza rilevanti specificazioni ad esclusione delle materie riguardanti la classificazione e l’orario di lavoro.

Classificazione professionale - Ai lavoratori per i quali ha trovato applicazione il previgente Ccnl 23 ottobre 2000 per il personale per le Imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale, a decorrere dal mese successivo alla stipula dell’accordo, l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti nell’Accordo di rinnovo del 17 aprile 2003 del Ccnl Autonoleggio, sarà effettuato dalle Aziende secondo quanto indicato nella tabella allegata.

Le differenze economiche derivanti dai diversi valori dei minimi contrattuali di cui ai due contratti, così come stabiliti dalla tabella di equiparazione, saranno mantenute come «ad personam non assorbibili» laddove esistenti.

Normativa speciale per i Quadri - Le parti stabiliscono che le figure professionali inquadrate al 1° livello del Ccnl per i dipendenti delle imprese esercenti il soccorso e l’assistenza stradale rientrano nella previsione di legge per l’attribuzione della qualifica di Quadro, quindi, per l’inserimento nella fascia Q (Q1 e Q2) della classificazione professionale del Ccnl Autonoleggio.

Orario di lavoro - La durata massima normale dell’orario settimanale è fissata in 40 ore distribuito in sei giornate ovvero cinque, qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano. Al personale proveniente dal Ccnl Soccorso stradale che, alla data dell’accordo, gode di un orario a tempo pieno inferiore a quello previsto dall’autonoleggio, sarà mantenuto l’orario di lavoro ordinario l’orario di lavoro ordinario a tempo pieno in atto, ossia il più favorevole.

 

Le festività, le ferie e gli scatti – Anche tali istituti sono stati oggetto di disciplina da parte dell’accordo di confluenza (cui si rimanda).

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