Sbloccata anche l'indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi e di professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS.
L'Istituto ha fornito le istruzioni con la circolare n. 103 del 26 settembre 2022, confermando la possibilità di presentare una domanda unica per coloro che hanno diritto anche all'indennità aggiuntiva di 150 euro prevista dal decreto Aiuti ter.
Il decreto Aiuti (articolo 33, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) riconosce una indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che non abbiano già fruito della altre indennità previste dagli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 sono stati individuati i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse stanziate.
Il decreto Aiuti-ter (articolo 20, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144) ha incrementato l’indennità una tantum di 150 euro ma solo per coloro che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
L'INPS, al pari delle Casse private, ha illustrato nel dettaglio il beneficio rendendo disponibile la procedura informatica per la richiesta del bonus di 200 euro e di 350 euro con la citata circolare n. 103 del 2022.
La misura è finanziata dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per l’anno 2022 sono destinati ai professionisti iscritti alle Casse.
L'INPS eroga il bonus:
Ai predetti lavoratori che, nell’anno di imposta 2021:
I lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) reddito complessivo, nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro per il bonus di 200 euro e non superiore a 20.000 euro per il bonus di 350 euro. Il reddito complessivo è rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022” come sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2);
b) essere iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022. Per gli artigiani/commerciati/agricoli iscritti alla gestione autonoma solo se il titolare dell’impresa è titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022. Inoltre per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità. È fatto salvo il caso del contribuente per il quale non risultano scadenze ordinarie di pagamento o contribuzione dovuta entro la data del 18 maggio 2022;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 (pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza privati e dell'APE sociale);
f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
La domanda di bonus va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre 2022, direttamente sul portale web dell’Istituto accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche e previa autenticazione con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).
L'interessato dovrà selezionare la categoria di appartenenza per la quale intende presentare domanda.
In alternativa è possibile inviare la domanda tramite il servizio di Contact Center Multicanale o attraverso gli Istituti di Patronato.
La domanda di bonus dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS anche dal lavoratore iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti di previdenza privati.
Attenzione: Alla domanda dovrà essere allegata un'autodichiarazione del lavoratore secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nella circolare n. 103 del 2022.
L’INPS eroga l'indennità in base all'ordine cronologico delle domande presentate e accolte valutando i dati forniti dal richiedente, salvo successiva verifica effettuata anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Se, all’esito della verifica, risulta l’insussistenza dei requisiti, l’INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
In caso di scostamenti rispetto al limite di spesa, l’INPS non adotta altri provvedimenti concessori.
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