Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS hanno tempo fino al prossimo 29 dicembre per versare la differenza dei contributi dovuti al netto dell'importo di esonero contributivo parziale riconosciuto dall'Istituto.
Se fatto entro tale data, il pagamento delle differenze contributive sarà senza aggravio di sanzioni civili e interessi. I versamenti tardivi saranno invece gravati delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a decorrere dal 29 dicembre 2021.
A dirlo è l'INPS con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Con il documento di prassi l'Istituto ha comunicato gli esiti delle domande presentate entro il 30 settembre 2021 (messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021) e, a decorrere dal 29 novembre 2021, gli importi concessi per le istanze accolte.
Riepiloghiamo i prossimi adempimenti disposti in capo a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS beneficiari dell'esonero contributivo parziale 2021.
L'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS è previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed attuato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2021.
La Commissione UE ha autorizzato la misura con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719).
L'INPS ha emanato la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 con i chiarimenti operativi funzionali alla presentazione delle istanze, seguita dal messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 e dal messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021 con le indicazioni in merito alla richiesta di riesame dell’esito comunicato dall'Istituto.
L’esonero è riconosciuto nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.
Gli artigiani e i commercianti che hanno presentato domanda di esonero e per i quali l'importo di esonero riconosciuto dall'INPS non copre l'intera contribuzione dovuta nel 2021 devono operare nel seguente modo:
Per chi versa la contribuzione sul minimale di reddito l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233 e riguarda la I, II e III rata della tariffazione 2021, in scadenza il 31 dicembre 2021.
Se l’importo autorizzato di esonero non copre tutta la contribuzione sul minimale per la competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2021, la differenza dovuta va calcolata imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
L'eccedenza contributiva va versata con modello F24 con l’applicazione denominata “Calcolo codeline” nel Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, utilizzando:
Se invece l’importo dovuto per la rata corrisponde a quanto dovuto, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa - Dati del modello F24”.
Gli artigiani e i commercianti senza obbligo versamento della contribuzione sul minimale di reddito devono versare la differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non eccedente il limite massimo di € 3.000.
Si ricorda infatti che per tali soggetti l’esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
Il titolare della posizione aziendale con coadiuvanti/coadiutori iscritti deve attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente.
La somma residua va pagata utilizzando le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 prelevabili, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa - Dati del mod. F24”.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), per i quali l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivamente dovuti in acconto per l’anno 2021 (primo e secondo acconto), l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero va versata con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione.
Il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria).
Contestualmente, verrà inviata un’e-mail di comunicazione dell’esito e questo sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti” > “Esonero legge 178/2020”.
L'INPS pubblicherà le indicazioni per la compensazione o il rimborso delle somme versate in eccedenza.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri che hanno ricevuto notizia dell'importo autorizzato per ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) tramite “news individuale” sono tenuti a versare le rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime.
Non sono mai oggetto di esonero gli importi relativi ad annualità pregresse.
Le eventuali eccedenze per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 sono compensate nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza possono essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.
Da ultimo si ricorda che gli esiti della domanda di esonero sono consultabili ai seguenti indirizzi:
Ma attenzione. Gli importi di esonero autorizzati sono solo provvisoriamente riconosciuti in quanto l'INPS si è riservata di condurre successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge, verifiche che almeno relativamente a quelli di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione saranno reiterate nel corso del 2022.
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