Autonoma organizzazione ai fini Irap. Le spese elevate non bastano

Pubblicato il 08 dicembre 2015

La sola “componente capitalistica” non porta alla presunzione

Ai fini dell’imposizione Irap in capo ai professionisti, la pura e semplice “componente capitalistica”, desunta dal costo elevato delle attrezzature tecniche e delle locazioni finanziarie, non è di per sé idonea a consentire di evincere, per presunzione, l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 24670 depositata il 3 dicembre 2015 e con cui è stata ribaltata la decisione dei giudici di merito di conferma di alcuni avvisi di accertamento concernenti l’Irap notificati ad un professionista.

Presupposto da valutare in senso oggettivo

Nella specie, il presupposto dell’autonoma organizzazione era stato ravvisato in indici di per sé sintomatici della sola auto-organizzazione, ed ossia mezzi materiali idonei a costituire mero ausilio dell’attività personale.

Riportandosi ai principi pacificamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, la Suprema corte ha quindi ricordato come, in tema di Irap, l’esistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.

L’autonoma organizzazione – ha ribadito la Suprema corte – può essere riscontrata ogni volta in cui il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccendenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività.

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