La Commissione tributaria provinciale di Torino – sentenza n. 53/15/08 del 7 agosto 2008 – afferma che, in caso di cessione d’azienda, quantificare correttamente l’ammontare dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro comporta dover considerare in modo puntuale l’oggetto dell’attività, l’ubicazione di essa, i locali e le attrezzature che compongono la ditta ceduta.
Non è perciò corretto che l’ufficio fiscale operi la rettifica automatica, determinando in modo asettico il valore dell’avviamento, dichiarato dalle parti protagoniste della cessione sulla base di quanto emerso dalle risposte ai questionari in merito ai redditi e ai ricavi dell’attività per gli anni dal 2004 al 2002 e moltiplicando per tre il reddito medio.
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