Autoliquidazione INAIL: versamento della seconda rata in scadenza

Pubblicato il 05 maggio 2023

Scade il 16 maggio 2023 il termine per il versamento della seconda rata del premio da autoliquidazione INAIL 2022-2023.

La scadenza non interessa tutti i datori di lavoro, ma solo quelli che che hanno scelto ldi rateare il premio dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

Autoliquidazione INAIL 2022-2023

Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano, ogni anno, i premi e i contributi assicurativi mediante autoliquidazione.

A tal fine, entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve pagare il premio di autoliquidazione in unica soluzione, utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici (tabelle A e B allegate alla legge 720/1984).

ATTENZIONE: Il premio di autoliquidazione dovuto si ottiene sommando il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e sottraendo le eventuali riduzioni contributive sperttanti.

Per approfondire, leggi Autoliquidazione INAIL 2023, le modalità di calcolo del premio assicurativo

Pagamento in 4 rate trimestrali

Il datore di lavoro può decidere di versare il premio di autoliquidazione in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, a condizione che ne dia comunicazione nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.

NOTA BENE: L'INAIL ha reso noto che i datori di lavoro che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora, per l’autoliquidazione corrente, non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà utlizzando lo stesso servizio online.

Le scadenze dei versamenti delle 4 rate sono le seguenti:

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs n. 241/1997).

NOTA BENE: I contributi associativi devono essere versati, in unica soluzione, entro il 16 febbraio.

Seconda rata in scadenza

Il pagamento della seconda rata del premio da autoliquidazione INAIL 2022-2023 deve essere effettuato entro il 16 maggio 2023.

Entro tale data il datore di lavoro che ha scelto di pagare il premio in 4 rate, dovrà pertanto versare il 25% del premio annuale, calcolato nel modo prima indicato, maggiorato degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato (per l’anno 2022, pari allo 1,71%).

Sulla base di detto tasso, il coefficiente da moltiplicare per gli importi della seconda rata dell’autoliquidazione 2022/2023 è pari a 0,00416959 (INAIL, istruzione operativa 12 gennaio 2023, n. 346).

Il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL deve essere effettuato compilando la Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi - INAIL del modello di pagamento unificato F24.(ovvero con modello di pagamento unificato F24 EP per gli Enti e gli Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984).

Per i codici ditta con PAT (posizioni assicurative territoriali) il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy