Le disposizioni della direttiva 77/249/CEE, volte a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi degli avvocati, e l’articolo 56 del TFUE non ostano a che uno Stato membro riservi ai notai il potere di autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari alla creazione o al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Sono queste le conclusioni prospettate il 21 settembre 2016 dall’Avvocato generale della Corte di Giustizia, M. Maciej Szpunar, nella causa C-342/15, con specifico riferimento ad una questione pregiudiziale sottoposta ai giudici europei dalla Suprema corte austriaca, concernente la corretta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 77/249 nonché dell’articolo 56 del TFUE.
La questione in oggetto aveva preso le mosse da una vicenda giurisdizionale in cui una cittadina austriaca si era vista rifiutare dal tribunale nazionale competente di procedere all’iscrizione nel libro del registro immobiliare austriaco di un progetto di vendita di bene immobile, in considerazione della circostanza che l’autentica della firma della domanda medesima era stata attestata non da un notaio bensì da un avvocato.
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