Le Commissioni riunite di Bilancio del Senato e della Camera hanno ascoltato la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi sulle misure del Dl 50/2017 (manovra correttiva).
Per rimediare alla ricaduta negativa della scissione dei pagamenti per i fornitori della Pa impossibilitati a compensare l’Iva a credito con quella a debito (eccedenza di credito), tali soggetti sono stati inseriti tra coloro che fruiranno dei rimborsi Iva in via prioritaria, ma limitatamente alle operazioni da split payment in cui il presupposto del rimborso è quello dell'“aliquota media”.
La manovra correttiva ha esteso, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’ambito applicativo dello split:
Le nuove regole per la detrazione dell’imposta e per i termini di registrazione delle fatture di acquisto “si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017”, specifica la direttrice Orlandi (la decorrenza è per quelle emesse e ricevute nel 2017, se non siano ancora spirati i “vecchi” termini per la detrazione dell’imposta).
Dalla manovra :
La direttrice, favorevole alla qualificazione come “locazioni brevi” e all’inclusione nel campo applicativo della norma dei corrispettivi emergenti da contratti che prevedono locazione, prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali, si dice favorevole all'ipotesi di applicazione a tutti i casi in cui, al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, vi sia la fornitura di alloggi con annessi servizi accessori, come nel caso di attività di bed and breakfast occasionale, e a prescindere dal nomen iuris utilizzato nel contratto.
Positiva è vista anche l’eventuale definizione in via normativa di criteri oggettivi (numero delle stanze offerte in locazione breve o la durata dell’attività della locazione breve), in presenza dei quali si integrerebbe la sussistenza di una organizzazione di tipo alberghiero, rilevante ai fini Iva ed esclusa dal regime in esame.
Sul tema, oggetto di aspre critiche da parte delle categorie interessate, la Orlandi propone che nel testo del decreto si precisi che “il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche le ipotesi in cui le somme richieste con l’atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo”.
Due precisazioni in merito:
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