Attuato lo spesometro per i pagamenti con moneta elettronica
Pubblicato il 30 dicembre 2011
Con il
provvedimento n. 185905 del 29 dicembre 2011, l’agenzia delle Entrate attua la modifica dell’articolo 23, comma 41 del Dl
98/2011 sul Dl
70/2011, dell’obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro da
parte degli operatori finanziari, dell’articolo 7, sesto comma del Dpr
605/1973 (banche, Poste eccetera), in caso di operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro il cui pagamento sia effettuato
con carte di credito, di debito o prepagate da un consumatore
finale (non agisce come imprenditore o professionista).
La comunicazione va fatta telematicamente entro il 30 aprile 2012 all’Anagrafe tributaria - secondo il tracciato record allegato al provvedimento – per le operazioni rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011. A regime, dunque per le operazioni dal 2012, l’obbligo avrà scadenza annuale, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
riferimento. Oltre ai dati consueti, andranno comunicati anche:
- il numero di codice fiscale dei soggetti associati con i quali si è stipulato un contratto di
installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le eventuali
cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale;
ed
- entro il termine del 30 aprile di ogni anno, le modifiche intervenute in una delle informazioni indicate al punto precedente, comprese le cessazioni.
In calce al provvedimento è specificato che il file inviato può essere annullato entro il termine di
30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica. In sostituzione, un nuovo file deve essere
inviato
per lo stesso periodo di riferimento dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla
ricezione del file da sostituire.