Attività sostenibili. Chiarimenti UE sulle informazioni da parte delle imprese

Pubblicato il 19 ottobre 2022

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico, con un numero di dipendenti nell’esercizio superiore a 500, di comunicare in che modo le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili.

Il paragrafo 2 della suddetta disposizione, invece, obbliga le imprese non finanziarie a comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili.

La Commissione Europea, con comunicazione del 6 ottobre 2022 integra le modalità con cui le imprese finanziarie e non finanziarie dovrebbero comunicare informazioni sulle attività economiche e gli attivi ammissibili alla tassonomia conformemente all'atto delegato "Informativa".

Imprese tenute all’obbligo di comunicazione

Sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario:

Attività economiche abilitanti e di transizione

La comunicazione fornita dalla CE individua le attività economiche abilitanti o di transizione ai fini del regolamento sulla tassonomia.

Sono abilitanti le attività che consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le attività economiche di transizione vengono individuate in quelle per le quali non esistono ancora alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione del settore o dell'industria.

Viene inoltre spiegato come utilizzare i codici NACE per individuare le attività ammissibili alla tassonomia nel contesto della comunicazione di informazioni sull’ammissibilità.

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