Illegittimità costituzionale parziale per la norma che autorizza il Governo a intervenire per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonostante i sequestri giudiziari.
Per la Corte costituzionale, tale previsione può ritenersi legittima a condizione che le misure adottate siano temporanee: la prosecuzione delle attività produttive deve essere consentita per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi.
Con la sentenza n. 105 del 13 giugno 2024, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 104 bis, comma 1-bis.1 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, per come introdotto dall’art. 6 del Decreto legge n. 2 del 2023 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale - cosiddetto Decreto Priolo).
La questione era stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Siracusa, nell'ambito di una causa relativa al sequestro giudiziale degli impianti di depurazione di Priolo, coinvolti in un'indagine per disastro ambientale.
Al centro del dibattito, la norma contenuta nel Decreto legge richiamato, che autorizza il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare “misure di bilanciamento” che consentano di salvaguardare la salute e l’ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionale e la salvaguardia dell’occupazione.
Tale norma permette la prosecuzione delle attività produttive di interesse strategico nazionale anche in presenza di sequestri per motivi ambientali.
Le preoccupazioni principali riguardavano la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che potevano essere compromesse dalla continuazione delle attività industriali in assenza di adeguati interventi di risanamento.
Per il Gip, infatti, il quadro normativo adottato non assicurerebbe una protezione adeguata alla vita, alla salute umana e all'ambiente, costringendo ad autorizzare la continuazione dell'attività anche quando le misure adottate siano insufficienti per soddisfare le esigenze di tutela dei richiamati interessi.
La Corte Costituzionale ha risposto a queste preoccupazioni stabilendo che:
In sostanza, la decisione della Corte è stata di confermare la legittimità del Decreto legge n. 2 del 2023, a condizione che le misure disposte siano strettamente temporanee e orientate al risanamento ambientale.
Questo garantisce che, sebbene le esigenze economiche e occupazionali siano rilevanti, esse non possono prevalere indefinitamente sui diritti alla salute e all'ambiente tutelati dalla Costituzione.
Nella propria disamina, la Consulta ha ricordato la Riforma costituzionale del 2022, che ha attribuito espresso e autonomo rilievo alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
Questa riforma ha chiaramente stabilito che la protezione della salute e dell’ambiente rappresenta un limite alla libertà di iniziativa economica.
Considerando queste indicazioni, la Corte ha ritenuto:
In definitiva, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima la mancata previsione, nella norma esaminata, di un termine massimo di 36 mesi di operatività delle misure in questione.
Entro tale periodo, si dovrà garantire la completa risoluzione delle problematiche identificate durante il sequestro, ripristinando i normali meccanismi autorizzativi stabiliti dalla normativa in vigore.
Sintesi del Caso | Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo alla normativa che permette la prosecuzione delle attività produttive di interesse strategico nazionale, nonostante i sequestri per motivi ambientali. |
Questione Dibattuta | La legittimità costituzionale del quadro normativo che autorizza il Governo ad adottare misure per garantire la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale anche in presenza di sequestri giudiziari. |
Soluzione della Corte costituzionale | La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 6 del Dl n. 2/2023, nella parte in cui non prevede che le misure ivi indicate si applichino per un periodo di tempo non superiore a trentasei mesi. |
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