Attività all'estero, prevenzione “231” su tre livelli
Pubblicato il 25 maggio 2009
La disciplina del Dlgs 231/2001, in merito alle attività sensibili svolte all'estero, è applicabile su tre livelli: l'art. 6 del codice penale, l'art. 4 del Dlgs 231/2001 e la legge 146/2006. Per quel che concerne il primo livello il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta si sia svolta lì anche se solo in parte; in questo caso si ha giurisdizione italiana se nel nostro Paese sia stata svolta qualsiasi attività di partecipazione da parte di qualsivoglia concorrente (Cass. 4284/00). Il secondo livello prevede la sanzionabilità dell'ente che, pur avendo la sede in Italia, compia reati all'estero. Infine, l'ultimo livello prevede l'attribuzione di punibilità per i reati transnazionali.