L'Avvocato Telematico - In riferimento ai DUPLICATI: sono file con estensione .pdf (se sottoscritti in formato PADES) o .p7m (se sottoscritti in formato CADES) e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO PEC in quanto si notificano senza necessità dell'attestazione di conformità.
Sono però file che, quando visualizzati sul computer o stampati, NON PRESENTANO ALCUNA "COCCARDINA" proprio perché originali informatici. Nella relata di notifica andrà specificato il numero di ruolo del relativo provvedimento che non compare.
In riferimento alle COPIE: sono file con estensione PDF e sono UTILI PER LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA. Presentano, infatti, a lato la "coccardina" che riporta in formato grafico la firma del Giudice o dell'avvocato e in alto a destra tutti i numeri del provvedimento (R.G., numero dell'atto, repertorio, dati della registrazione). Ciò non toglie che voi possiate autenticare anche i duplicati (quindi stampe senza "coccardina"). Dovrete sempre fare l'attestazione ex art. 16 bis, co. 9 bis. del D.L. 179/2012.
Potrà quindi accadere che sia in provvedimenti notificati che in atti depositati NON VEDRETE PIU' LA COCCARDINA che riporta in formato grafico la firma digitale del sottoscrittore. Questo non inficia assolutamente la validità dell'atto che potrete controllare nel corrispondente atto informatico con le funzioni di verifica della firma digitale che vi ho segnalato nel precedente post. Se invece ricevete una notifica cartacea: anche in questo caso l'assenza di coccardina non inficia la validità della notifica in quanto l'atto è sempre certificato conforme dall'avvocato che avrà scaricato il relativo duplicato poi trasformato in copia cartacea.
Per concludere: l'assenza di "coccardina" non equivale a mancata sottoscrizione dell'atto.
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