Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) ha posto in consultazione pubblica la nuova versione del documento “Principi di attestazione dei piani di risanamento”. Eventuali osservazioni possotevano essere inviate l'entro l’11 aprile 2024 al seguente indirizzo: consultazioneprincipidiattestazione2024@commercialisti.it, da parte degli Ordini territoriali, i professionisti, gli esperti della materia, altri operatori economici e le associazioni di categoria.
Terminata tale fase, con comunicato stampa dell'8 maggio 2024, il Cndcec informa di aver pubblicato la nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il documento aggiorna e integra i contenuti della versione pubblicata nel 2021, tenendo conto della definitiva entrata in vigore del Dlgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), avvenuta il 15 luglio 2022.
Con il nuovo Codice della crisi si è resa necessaria una completa rivisitazione dei Principi di Attestazione per tenere conto sia di nuove disposizioni di diretta applicazione sia di nuove fattispecie di attestazione.
In particolare, tra le novità da segnalare:
È fondamentale osservare come nella nuova versione del documento assume un ruolo fondamentale la crisi d’impresa alla luce delle nuove definizioni in vigore dal 2022 e, in particolare, anche le procedure di regolazione della crisi di gruppo.
Come specificato nel comunicato del Cndcec, nella nuova versione dei Principi di attestazione:
Al professionista attestatore è affidato il delicato compito di redigere una relazione nella quale attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità/attuabilità del piano proposto dal debitore ai propri creditori per tentare di risanare la situazione di crisi in cui versa l'impresa
Dunque, si tratta di un professionista indipendente che, ai sensi del CCII, elabora per conto del debitore che lo ha incaricato, nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi:
Il Codice della crisi introduce, inoltre, l’istituto del Piano attestato di risanamento, che consiste nell’offrire la possibilità di superare lo stato di crisi solo sulla base di un accordo fra creditori, senza passare al vaglio dell’Autorità giudiziaria (salva l’ipotesi di successiva apertura di procedura di liquidazione giudiziale).
Tra i compiti dell’Attestatore vi è quello di verificare che l’estensore del Piano abbia individuato le presumibili cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa.
La puntuale individuazione delle cause e dello stato di gravità della crisi è da ritenersi necessaria, in particolare per il giudizio di fattibilità del Piano in caso di continuità aziendale
La diagnosi dello stato di crisi non compete all’Attestatore ma all’imprenditore con l’eventuale assistenza dell’advisor incaricato di supportarlo nella redazione del Piano. L’Attestatore, deve unicamente verificare che le cause e lo stato della crisi siano adeguatamente individuati e descritti nel Piano.
Nei piani in continuità deve essere valutato oltre alle cause anche lo stato della crisi nelle sue varie manifestazioni.
Pertanto, l’Attestatore, durante la valutazione del Piano proposto e l’analisi delle cause di crisi in esso descritte, deve tenere in considerazione anche i fattori critici di successo nel contesto competitivo in cui opera l’impresa. Questo al fine di assicurarsi che lo strumento giuridico prescelto per la risoluzione della crisi sia il risultato di un’analisi approfondita che consideri sia il settore in cui opera l’azienda, sia le sue specifiche caratteristiche.
All’Attestatore compete inoltre la verifica della fattibilità del Piano. In sostanza, deve verificare che le principali ipotesi che la Direzione aziendale pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente nel Piano, oltre che valutare la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato e le sue ragioni.
La sezione 10 dei nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento è di nuova formulazione e aggiunta proprio per essere applicata ai processi di regolazione della crisi o insolvenza dei gruppi di imprese, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), CCII.
In ipotesi di opzione per un piano di risanamento di gruppo, il Professionista indipendente dovrà estendere le proprie verifiche e attività a specifici ambiti inerenti alla struttura del Gruppo, ai rapporti partecipativi esistenti e alle ragioni di convenienza che giustificano la presentazione di un procedimento unitario di gruppo.
Pertanto, la designazione dell’Attestatore deve avvenire da parte di tutte le imprese del gruppo coinvolte nella ristrutturazione. L’incarico, pur essendo conferito da ciascuna società del gruppo, può essere formalizzato con un unico mandato, che dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa in crisi anche in via solidale.
L’Attestatore deve essere indipendente rispetto a ciascuna impresa del gruppo, comprese quelle non direttamente coinvolte nella ristrutturazione trattandosi in ogni caso di soggetti interessati all’operazione di risanamento. I requisiti di indipendenza richiesti in caso di attestazione del piano della singola impresa, quindi, devono essere verificati verso ciascuna impresa del gruppo anche se non coinvolta nella ristrutturazione ma potenzialmente interessata.
Il compenso dell’Attestatore deve essere adeguato alle attività da svolgere per ciascuna società del gruppo inclusa nel perimetro di ristrutturazione e ai rischi connessi.
NOTA BENE: In caso di regolazione della crisi di un gruppo d’imprese l’Attestatore può rilasciare un’unica relazione di attestazione, anche in ipotesi di opzione per la presentazione di piani autonomi per ciascuna impresa.
L'attestazione deve contenere informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
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