La violazione del requisito dell’indipendenza del professionista attestatore del piano di concordato preventivo costituisce un vizio radicale che impedisce al professionista stesso non solo di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, ma anche di essere ed apparire una figura di garanzia nell’interesse del proponente, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
La relativa sanzione, pertanto, da porre anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, non può che essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo.
E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9927 del 19 aprile 2017, ha ritenuto corretta la decisione con cui la Corte d’appello aveva revocato un decreto di omologazione di concordato preventivo per mancata sussistenza del requisito dell’indipendenza del professionista attestatore, ampiamente accertata nella vicenda in esame.
Nella specie, l’indipendenza era stata negata in considerazione dei pregressi rapporti di collaborazione che erano intercorsi tra l’attestatore e il legale di un creditore della società proponente, per come desumibili dalle raccomandate in atti.
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