Attenuante a chi collabora offrendo "il patrimonio delle proprie conoscenze"

Pubblicato il 21 maggio 2010
Con sentenza n. 19082 del 20 maggio, la Cassazione, intervenendo in materia di attenuante in favore del reo che collabori con la giustizia, ha spiegato che tale diminuzione deve essere comunque concessa all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

In particolare, non è richiesto necessariamente il risultato consista nella sottrazione di rilevanti risorse al mercato. Una contraria interpretazione – si legge nel testo della decisione - condurrebbe, infatti, “a riconoscere l'attenuante soltanto a chi è inserito in circuiti criminali rilevanti e più pericolosi e si è macchiato di crimini più gravi”.

Sulla base di detto assunto, i giudici di Cassazione hanno cassato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l'applicazione dell'attenuante della collaborazione in favore di un imputato per spaccio che aveva indicato il proprio fornitore e permesso il sequestrare delle sostanze stupefacenti, in considerazione del fatto che il suo contributo non era servito a “sottrarre importanti risorse al traffico di stupefacenti” e a “scompaginare” l'organizzazione criminale.
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