La conoscenza ampia e approfondita delle agevolazioni contributive applicabili ai rapporti di lavoro è una importante leva per la costruzione di un budget del personale di successo.
Un datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore o una lavoratrice che abbia compiuto 50 anni di età e disoccupato/disoccupata di lungo corso può contare solo sull’esonero contributivo strutturale della legge Fornero o vi sono alternative più convenienti?
Vediamo di seguito il ventaglio delle riduzioni contributive fruibili per chi assume lavoratori rientranti in tale categoria.
La prima valida opzione è l’esonero contributivo parziale di cui della legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 10, legge n. 92 del 2012).
L’esonero (strutturale) spetta in misura pari al 50% della contribuzione datoriale complessiva e effettivamente sgravabile e presenta un ambito oggettivo di applicazione piuttosto ampio, interessando (oltre alle trasformazioni) le assunzioni:
La durata massima dell’esonero varia in funzione della tipologia contrattuale (per tutta la durata del rapporto e fino a un massimo di 12 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato a tempo determinato e eventuali legittime proroghe e fino a un massimo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato).
L’esonero spetta a condizione che il lavoratore/la lavoratrice abbiano compiuto 50 anni di età e sia disoccupato da oltre 12 mesi, ovunque risieda.
Da sottolineare sono i due punti di forza dell’incentivo in parola:
L’esonero non si applica, in particolare, ai rapporti di apprendistato.
Per le aziende di ridotta dimensione vi è una seconda possibilità.
Si tratta del cd. Bonus ZES unica introdotto dal decreto Coesione (articolo 24. decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).
Il Bonus, riconosciuto in misura pari 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ha però portata molto circoscritta essendo fruibile esclusivamente da datori di lavoro privati:
Sono agevolate solo le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell’assunzione, abbiano compiuto 35 anni di età e che risultano disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero è fruibile per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ma non è esteso ai premi e ai contributi dovuti all’INAIL.
A seguito delle novelle della legge di conversione, l'esonero non si applica, in particolare, ai rapporti di apprendistato.
Focalizziamo ora l’attenzione su un'opportunità di diversa natura: l’apprendistato professionalizzante senza limiti di età, il cd. Apprendistato di riqualificazione previsto dall’articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015.
Il datore di lavoro può ricorrervi esclusivamente se ad essere assunti come apprendisti sono lavoratori:
Tipologie di apprendistato ammesse e limiti di età
Tipologia |
Età |
Apprendistato per la qualifica e per il diploma |
15-25 anni senza una qualifica o un diploma professionale. |
Apprendistato professionalizzante |
18-29 anni (17 anni con qualifica professionale) |
Apprendistato professionalizzante (deroga) |
Senza limiti di età per: |
|
Lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL) |
|
Dal 1° gennaio 2022, lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) nell'ambito dell'accordo di transizione occupazionale |
Apprendistato di alta formazione e ricerca |
18-29 anni (17 anni con qualifica professionale) |
I datori di lavoro che assumono un lavoratore o una lavoratrice di qualunque età beneficiario/beneficiaria di NASpI può pertanto
1) instaurare con lo stesso/la stessa un rapporto di apprendistato professionalizzante
2) vedersi applicare il regime di contribuzione ridotta previsto per l’apprendistato ordinario per tutta la durata del periodo di formazione, secondo le seguenti aliquote contributive ordinarie:
Dimensioni azienda |
Datori di lavoro |
Apprendisti |
Aziende fino a 9 dipendenti |
Anno 1: 3,11% (1,50% +1,61%) |
5,84% |
|
Anno 2: 4,61% (3% + 1,61%) |
5,84% |
|
Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) |
5,84% |
Aziende oltre 9 dipendenti |
Anno 1: 11,61% (10% + 1,61%) |
5,84% |
|
Anno 2: 11,61% (10% + 1,61%) |
5,84% |
|
Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) |
5,84% |
NOTA BENE: Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 l’aliquota apprendisti è azzerata se è applicabile l’esonero dei contributi IVS (articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. legge di Bilancio 2024).
Va però evidenziato che, in deroga alle previsioni generali, l’Apprendistato di riqualificazione sconta uno svantaggio rispetto all’apprendistato professionalizzante ordinario: i benefici contributivi prima illustrati si applicano solo per il periodo di formazione, al termine del quale non si conservano, in capo al datore di lavoro e al lavoratore, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Da ultimo va evidenziato che ai datori di lavoro che assumono a, tempo pieno e indeterminato, soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI. (articolo 2, comma 10-bis, legge n. 92 del 2012, cd. legge Fornero) spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Il datore di lavoro privato può cumulare questo bonus con le agevolazioni contributive spettanti.
Pertanto, se il datore di lavoro ha assunto un over 50 fruendo dell’incentivo contributivo strutturale può cumulare l’agevolazione contributiva con il bonus economico in parola, con vantaggi di non poco conto.
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