Porte aperte alla fruizione degli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile per il datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto un lavoratore il cui rapporto di lavoro presso il precedente datore di lavoro sia stato oggetto di riqualificazione coattiva.
Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023.
Il legislatore, per incentivare l’occupazione giovanile stabile, ha previsto un esonero contributivo strutturale (legge di Bilancio 2018, articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito) dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’esonero in parola spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 30 anni di età e che non siano mai stati precedentemente occupati a tempo indeterminato (fatta eccezione per l’ipotesi di precedente assunzione con contratto di apprendistato).
Il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per il quale è riconosciuto il beneficio costituisce presupposto legittimante anche per la spettanza degli esoneri sperimentali per l’occupazione giovanile, che mutuano la propria disciplina, salvo espresse deroghe, da quella prevista per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018.
NOTA BENE: Gli esoneri sperimentali in parola sono quelli di cui di cui alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10, legge 30 dicembre 2020, n. 178) a alla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 297, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
L’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, ricorda le precedenti istruzioni fornite con riguardo all’esonero strutturale con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, paragrafo 6, punto 5.
In tale circolare, forte del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello n. 2 del 2016), l’Istituto ha precisato che l’esonero strutturale di cui alla legge di Bilancio 2018 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Indicazione ribadita nelle istruzioni successivamente fornite per la fruizione degli esoneri sperimentali (circolare n. 56 del 12 aprile 2021 per l’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 e circolare n. 57 del 22 giugno 2023 per l’esonero della legge di Bilancio 2023).
Si afferma pertanto il principio in base al quale è da escludere la riconoscibilità dell’incentivo se l’assunzione a tempo indeterminato non è frutto di una libera determinazione del datore di lavoro ma conseguenza della riqualificazione coattiva del rapporto originariamente instaurato sin altra forma.
Cosa succede nel caso in cui il lavoratore titolare del rapporto riqualificato venga assunto da un nuovo datore di lavoro? Può questo datore di lavoro fruire dell’esonero contributivo pur venendo meno uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri vale a dire l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato?
A tale quesito l’INPS, con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, risponde affermativamente argomentando che “tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato”.
Pertanto il nuovo datore di lavoro in buona fede può fruire degli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile e non è tenuto né alla restituzione dell’agevolazione contributiva fruita né al pagamento delle eventuali sanzioni.
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