I dati di giugno 2024 dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’INPS restituiscono, tra le altre, due importanti evidenze:
In aumento del 10% le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo.
Questi dati, se in generale ci interrogano sul futuro di istituti e agevolazioni di lungo corso, ci esortano per altro verso a valutarne correttamente la reale portata e convenienza.
E allora facciamo un passo indietro per analizzare caratteristiche e punti di forza, utili a valutarne i rispettivi vantaggi, dell'apprendistato di riqualificazione e di due incentivi contributivi all'assunzione, previsti dalla legge Fornero e dal decreto Coesione.
L’apprendistato di riqualificazione o apprendistato professionalizzante senza limiti di età (articolo 47, comma 4, del D.Lgs n. 81/2015) è finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore.
Può essere stipulato con disoccupati percettori di NASpI e DIS-COLL e con destinatari di CIGS in accordo di transizione occupazionale.
Il DDL sicurezza, all’esame del Senato, estende l’applicabilità dell’istituto ai condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
Al datore di lavoro che attiva un contratto di apprendistato di riqualificazione con un lavoratore o una lavoratrice, di qualunque età, beneficiario/beneficiaria di NASpI è riconosciuta la possibilità di applicare il medesimo regime di sotto contribuzione previsto per l’apprendistato ordinario.
La contribuzione datoriale varia in base alle dimensioni aziendali ed è dovuta nella seguente misura:
Dimensioni azienda |
Datori di lavoro |
Aziende fino a 9 dipendenti |
Anno 1: 3,11% (1,50% +1,61%) |
|
Anno 2: 4,61% (3% + 1,61%) |
|
Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) |
Aziende oltre 9 dipendenti |
Anno 1: 11,61% (10% + 1,61%) |
|
Anno 2: 11,61% (10% + 1,61%) |
|
Anni successivi: 11,61% (10% + 1,61%) |
Resta invece fisso il contributo a carico dell’apprendista, pari in tutti i casi a 5,84% (azzerato nei casi di applicabilità dell’esonero dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, cd. legge di Bilancio 2024).
A cosa fare attenzione
Il regime sopra descritto si applica esclusivamente per la durata del periodo di formazione, non conservandosi, come invece avviene per l’apprendistato professionalizzante in regime ordinario, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, alla conferma in servizio al termine del periodo formativo di un apprendistato di riqualificazione non si applicano le disposizioni speciali di cui all'articolo 42, comma 4del D.Lgs n. 81/2015, ma le comuni disposizioni in materia di licenziamenti individuali.
E, infine, la formazione di base e trasversale non è considerata obbligatoria, ma solo “ultronea”, per coloro che hanno già acquisito nozioni di base in pregresse esperienze lavorative. Cosa, del resto, molto probabile nell’ipotesi in cui si decida di assumere un lavoratore over 50.
Ai datori di lavoro privati (salve specifiche esclusioni) che assumono uomini o donne over 50 disoccupati da oltre 12 mesi è riconosciuto, a regime, uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione effettivamente sgravabile a carico del datore di lavoro (legge Fornero, articolo 4, commi da 8 a 10, legge 28 giugno 2012, n. 92 e INPS, circolare 24 luglio 2013, n. 111).
L'agevolazione contributiva è riconosciuta per le seguenti tipologie contrattuali e durate massime:
Tipologia contrattuale |
Durata massima |
Note |
Assunzione con contratto a tempo determinato |
Per la durata del rapporto e fino a 12 mesi |
Agevolazione applicabile anche in somministrazione e anche in caso di proroga |
Assunzione con contratto a tempo indeterminato |
18 mesi |
Agevolazione applicabile anche in somministrazione |
Trasformazione del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato |
18 mesi complessivi |
Le mensilità agevolate decorrono dalla data di assunzione |
La fruizione dell’incentivo è subordinata a domanda di autorizzazione da inoltrare all’INPS e successiva esposizione del beneficio in UniEmens.
A cosa fare attenzione
Lo sgravio non prevede un tetto massimo di agevolazione fruibile.
Inoltre va considerato che sono sgravabili al 50% anche i contributi e i premi INAIL.
Va però rimarcato che per essere agevolato il lavoratore/la lavoratrice over 50 deve risultare in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi. Non assume invece rilevanza la sua residenza.
Ai datori di lavoro privati (fatta esclusione dei datori di lavoro domestico) che occupano fino a 10 dipendenti è riconosciuto, in via temporanea dal decreto Coesione, il cd. Bonus ZES unica.
Il Bonus, consistente in un esonero dal versamento del 100% della complessiva contribuzione datoriale effettivamente sgravabile è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, avvenute nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Sono agevolabili i soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi.
A cosa fare attenzione
L’incentivo non è operativo. Per la sua operatività si attendono le norme attuative, l’autorizzazione UE e le indicazioni INPS.
Inoltre va rimarcato che l’agevolazione non si applica su premi e contributi INAIL ed è stabilito un tetto mensile di agevolazione fruibile pari a 650 euro per ciascun lavoratore.
Si fornisce di seguito una tabella che evidenzia le differenze e i punti di forza delle diverse agevolazioni per una valutazione consapevole delle soluzioni opzionabili.
|
Apprendistato di riqualificazione |
Incentivi over 50 disoccupati |
Bonus ZES Unica |
Destinatari |
Disoccupati (NASpI, DIS-COLL, CIGS), detenuti in lavoro esterno o misure alternative |
Over 50 disoccupati da oltre 12 mesi |
Disoccupati over 35 da almeno 24 mesi |
Tipologie di contratto |
Apprendistato professionalizzante senza limiti di età (deroghe al regime ordinario) |
Tempo determinato, indeterminato, trasformazioni |
Tempo indeterminato |
Aliquote contributive |
Dipende dalla dimensione aziendale (3,11%-11,61%) |
Sgravio del 50%. esteso a contributi e premi INAIL |
Esonero del 100%, esclsuo su contributi e premi INAIL |
Durata agevolazioni |
Solo per il periodo di formazione |
12 mesi (determinato), 18 mesi (indeterminato) 18 mesi (trasformazione) |
24 mesi (indeterminato) |
Ambito territoriale |
Territorio nazionale |
Territorio nazionale |
Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno |
Contributi a carico lavoratore |
5,84% |
N/A |
N/A |
Formazione |
Non obbligatoria se il lavoratore ha già esperienza |
N/A |
N/A |
Limite massimo agevolazione |
No |
No |
650€ mensili per lavoratore |
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