Assonime su variazioni in diminuzione ai fini Iva. Necessari chiarimenti

Pubblicato il 01 febbraio 2019

La circolare n. 2 del 29 gennaio 2019 di Assonime ha come oggetto “Imposta sul valore aggiunto: variazioni in diminuzione a seguito di procedure esecutive individuali infruttuose”.

L’Associazione, con tale documento, illustra gli ultimi orientamenti dell'Agenzia delle Entrate circa i requisiti richiesti per il recupero dell'Iva da parte del creditore che abbia subito l'inadempimento del cliente.

In particolare, Assonime non condivide la risposta fornita dalle Entrate, con la consulenza giuridica n. 2 del 24 gennaio 2019, ad un proprio quesito. Assonime chiedeva di conoscere se fosse possibile l’applicazione dell’articolo 26, comma 2 del DPR 633/72 che dispone che, in caso di inadempimento del cessionario o committente, si possa operare una variazione in diminuzione per recuperare l’Iva addebitata in via di rivalsa quando la riduzione dell’imponibile si sia verificata per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In altri termini, Assonime con la sua richiesta di consulenza giuridica voleva sapere dall’Amministrazione finanziaria se fosse corretto ritenere sufficiente il mero decorso dei 30 giorni previsti per poter iscrivere a ruolo, in caso di dichiarazione negativa del terzo.

Per l’Agenzia l'infruttuosità non è rimessa all’arbitrio del creditore pignorante

L’Agenzia ha dato risposta negativa al quesito, sostenendo che dette disposizioni si applicano solo a condizione che l'infruttuosità sia accertata da un organo super partes, come l'ufficiale giudiziario o il giudice dell'esecuzione e non sia rimessa ad una valutazione del creditore pignorante.

Pertanto, trovano ancora conferma le indicazioni generali contenute nella circolare n. 77/E del 2000, secondo cui: “il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione”.

Assonime replica: la consulenza giuridica delle Entrate non è condivisibile

Nella circolare n. 2/2019, l’Associazione interviene di nuovo sul tema delle variazioni in diminuzione ai fini Iva, a seguito delle procedure esecutive infruttuose, ritenendo non condivisibile la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella sua recente consulenza giuridica.

A tal proposito, infatti, Assonime evidenzia come “su una tematica sostanzialmente equivalente”, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 64/2018, ha invece riconosciuto la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione, da parte dell'ente pubblico creditore, essendo emerso, a seguito di indagini della Gdf, che il debitore inadempiente ad un decreto ingiuntivo versava in situazione di illiquidità ed incapienza finanziaria e non era intestatario di alcun bene, sicché il proseguimento dell'azione esecutiva avrebbe comportato un inutile aggravio di costi.

Nella recente circolare, dunque, Assonime lamenta una evidente disparità di trattamento tra soggetti pubblici e soggetti privati da parte dell'Agenzia, da ritenersi per di più incompatibile con la disciplina armonizzata dell'Iva.

Mettendo a confronto le due situazioni, contrassegnate dall’evidente similitudine rappresentata dal fatto che in entrambi i casi l’infruttuosità non era documentata da un organo super partes, Assonime contesta il fatto che solo nel caso analizzato con l’interpello n. 64/2018, relativo a un soggetto pubblico, l’Agenzia delle Entrate ritenga che l’infruttuosità possa essere dimostrata anche senza la prova dell’insolvenza del debitore documentata da un verbale redatto da un soggetto super partes.

Per tale ragione, con la circolare n. 2/2019 si auspica “un intervento normativo che modifichi la disciplina delle perdite su crediti ai fini dell'Iva, eliminando le differenze esistenti rispetto a quella prevista per la deducibilità delle perdite su crediti ai fini delle imposte sui redditi”.

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