“La nuova disciplina delle procedure di affidamento di contratti pubblici in caso di crisi d’impresa e d’insolvenza” è il titolo della circolare n. 22/2019 di Assonime.
L’Associazione si propone di illustrare le modifiche introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dal decreto Sblocca cantieri, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, che regolano gli effetti delle procedure concorsuali sulle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Scopo del documento è, infatti, quello di riepilogare le novità introdotte dalle suddette disposizioni normative per allineare la disciplina concorsuale e quella amministrativa, ricordando che il Codice della crisi di impresa si applicherà a tutti gli affidamenti successivi al 16 agosto 2020, mentre lo Sblocca cantieri ha fissato una disciplina transitoria, che anticipa il Codice, e che si applica già dal 19 aprile 2019.
Assonime sottolinea come le nuove norme contribuiscano a delineare un quadro coerente dei presupposti e delle condizioni in presenza dei quali le imprese in crisi o insolventi possono partecipare a nuove gare o proseguire contratti già stipulati con la PA.
I temi che vengono affrontati nella circolare riguardano, in particolar modo, i contratti non completamente eseguiti, quando sia in corso la procedura di fallimento, e l’accesso alle nuove gare, per le imprese in esercizio provvisorio.
Secondo Assonime, tali aspetti andrebbero definiti meglio.
Non è ben chiaro, infatti, cosa accada ai contratti ineseguiti quando sia ancora in corso il procedimento per la dichiarazione di fallimento.
Prima delle ultime modifiche legislative, la pendenza di un’istanza per aprire la procedura di fallimento era causa di scioglimento automatico dei contratti con la PA. A seguito delle novità introdotte dal Codice della crisi al Codice appalti vengono previste nuove regole per i "nuovi affidamenti per i concordati".
Il Codice della crisi d’impresa e lo Sblocca cantieri risolvono favorevolmente la questione circa la possibilità, per le imprese che hanno depositato una domanda di concordato, anche se in bianco, nelle more tra la presentazione della domanda e l'ammissione al concordato di partecipare, a determinate condizioni, a nuove procedure per affidamenti pubblici.
Nell’articolo 95 del Codice è, infatti, stabilito espressamente che per il concordato preventivo, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con la PA, non si risolvono per effetto del deposito della domanda.
Il dubbio che resta e che è alimentato dai due testi di legge è se la domanda di cui sopra debba far riferimento anche alla domanda di liquidazione giudiziale o solo alla domanda di concordato preventivo, escludendo che la mancata risoluzione possa essere applicata al caso in cui penda una dichiarazione di fallimento.
Assonime conclude che per “per evitare contenziosi amministrativi”, sarebbe opportuno chiarire a livello normativo le sorti dei contratti pendenti, quando ci sia il deposito dell’istanza di fallimento.
Altro tema che si presta a correzioni è quello inerente la possibilità delle imprese di partecipare a nuove gare.
A seguito delle recenti modifiche normative, le imprese in fallimento per le quali sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio non possono più partecipare a nuove gare, ma possono solo dare esecuzione a contratti già stipulati, “previa autorizzazione del giudice delegato”.
Il motivo è da ricercare nell’interesse pubblico alla regolare esecuzione del contratto. Ma, per Assonime, anche questo aspetto meriterebbe ulteriori spiegazioni, dal momento che l’esercizio provvisorio, in alcune situazioni, potrebbe protrarsi per mesi o per anni e nel caso in cui gli appalti della PA rappresentino l’attività principale dell’azienda, l’esclusione della partecipazione a nuove gare potrebbe pregiudicare notevolemente il valore del patrimonio aziendale e, con esso, il pagamento dei creditori.
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