Assonime emana la circolare 53/2006 – dedicata al ricalcolo dell’acconto dei soggetti Ires in scadenza oggi - attraverso cui spiega che nessuna sopravvenienza attiva è tassabile, se il fondo ammortamento degli immobili ha superato il valore fiscale del solo fabbricato. E che l’eliminazione della svalutazione dei lavori intrannuali non richiede il recupero a tassazione dell’intero fondo iscritto al 31 dicembre 2005, ma unicamente delle svalutazioni delle opere realizzate in quell’anno.
A seguito della sentenza CGCE che ha confermato la legittimità dell’Irap - precisa, soprattutto, l’Associazione - non è giustificato il mantenimento della norma (Dl 206/2006) che blocca il ravvedimento per i versamenti in acconto e a saldo del 2006, norma che “suscita dubbi di legittimità costituzionale”. E’ auspicato un rapido intervento legislativo.
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