Assonime: ammorbidire il divieto di cumulo di cariche nel settore finanziario

Pubblicato il 09 febbraio 2012 Assonime, con la circolare n. 2 dell’8 febbraio 2012, interviene sul divieto di cumulo degli incarichi nel settore finanziario ex articolo 36 della L. 214/2011 (di conversione del decreto salva Italia, il Dl 201/2011). Secondo l’associazione, le regole in vigore dal 28 dicembre 2011, giorno dopo la pubblicazione in “Gazzetta” della legge, sono troppo stringenti per i titolari di cariche e per i funzionari di vertice di imprese e gruppi di imprese operanti nel settore finanziario, che non possono assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. La norma è rivolta a chi è in possesso di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo nel settore del credito, assicurativo o finanziario.

Sussiste un rapporto di concorrenza quando le imprese o i gruppi di imprese interessati non sono legati tra loro da rapporti di controllo (articolo 7 legge n. 287/1990) e quando le imprese o i gruppi di imprese interessati operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Nel documento si evidenzia un’interpretazione più accettabile e meno spropositata. Che il divieto operi solo tra società direttamente concorrenti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario, senza che rilevi l’attività dell’eventuale gruppo di appartenenza, esteso alle società del gruppo solo nel caso di gruppi in cui le attività creditizia, assicurativa e finanziaria siano svolte in prevalenza.

Altre due disamine riguardano: i funzionari di vertice, per i quali ricaduta è la decadenza dalle cariche assunte negli organi della società e non la perdita della posizione di funzionario di vertice tutelata dal contratto di lavoro; il concetto di gruppi di imprese concorrenti, che potrebbe essere corretto con gruppi la cui attività prevalente è nello stesso settore (sarebbe abnorme, secondo Assonime, se ricomprendesse ad esempio qualsiasi intreccio tra società di due gruppi manifatturieri per il fatto che ciascuno dei due gruppi detiene, a valle, il controllo di una piccola società di leasing).
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