Il giudice di appello, per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna penale impartita in primo grado, deve prima rinnovare la prova testimoniale della persona offesa qualora, costituendo questa prova decisiva, intenda valutarne diversamente l’attendibilità. Questo, salvo che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione.
E’ questa l’interpretazione dell’articolo 603, comma 3 del Codice di procedura penale alla luce dell’applicazione dell’articolo 6 della Cedu, fornita dai giudici della Seconda sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 41571 del 12 settembre 2017.
Attraverso questa decisione, la Corte di legittimità, dopo aver proceduto con un’ampia disamina sugli obblighi di motivazione rafforzata e di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ha annullato, con rinvio, la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello nell’ambito di un procedimento penale per estorsione.
Spetterà, ora, alla Corte d’appello, in diversa composizione, la rivalutazione, in toto, del compendio probatorio a disposizione, facendo corretta applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
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