La corte di Cassazione, con la sentenza n. 18211 del 28 agosto respinto il ricorso di un dottore commercialista abilitato con più di un anno di ritardo a causa di una sospensione disposta nei suoi confronti dall’Ordine di Reggio Calabria poiché pendeva su di lui un procedimento penale. I giudici hanno spiegato che il provvedimento dell’Ordine era inteso a ragioni di opportunità e non di doloso intendimento pregiudizievole nei confronti del professionista che, come ha fatto, aveva il rimedio dell’impugnazione. Nella decisione si sottolinea il compito istituzionale demandato al Consiglio dalle norme di settore che prevede di valutare la sussistenza dei requisiti di irreprensibilità della condotta dei richiedenti l’iscrizione.
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