Associazioni sotto esame
Pubblicato il 18 luglio 2008
A monte di un intervento della Consob sul conflitto d’interessi negli organi societari di controllo sta l’articolo 148 del Testo unico sulla finanza, che alla nomina di componente dell’organo di controllo antepone l’ostacolo dell’esistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato o di “altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”. Il documento Consob precisa il profilo di questi rapporti, mancando nell’ordinamento una loro definizione univoca. Il primo caso è dell’associazione che prevede l’affidamento degli incarici professionali ad un’entità collettiva, con conseguente ripartizione interna del lavoro secondo prestabiliti criteri organizzativi. In questa situazione, la Commissione ritiene risulti difficile attribuire una precisa responsablità. Il secondo caso prevede l’evidenza di un nome collettivo, di tutti i soci, che potrebbe compromettere l’indipendenza del controllo ove il lavoro fosse organizzato in modo non sufficientemente individualizzato; le due ultime ipotesi a rischio individuate dalla Consob sono quella in cui l’amministrazione può influenzare le decisioni sull’avanzamento in carriera del componente dell’organo di controllo, o sulla sua esclusione dal’associazione, e quella che prevede la ripartizione collettiva degli utili. Questa, in particolare, comporta il pericolo per la trasparenza dell’incarico di controllore, che deriva dall’interesse concreto di un membro dell’associazione allo sviluppo della clientela anche degli altri.