Associazione per delinquere anche in tre

Pubblicato il 20 dicembre 2010 Con sentenza n. 41528 del 2010, la Terza sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una ricevitoria di scommesse sportive che era stato condannato, insieme ad altri due soggetti, per il reato di associazione per delinquere. L'uomo era stato accusato di aver posto in essere, con reiterate condotte, un giro di puntate clandestine all'interno della ricevitoria.

Secondo la difesa del ricorrente, tuttavia, era da escludere, nella specie, l'esistenza di un'organizzazione associativa, e ciò in considerazione dell'assenza di un'articolata predisposizione di mezzi e di persone.

Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui anche un'organizzazione rudimentale e la collaborazione di pochi complici può essere utile alla configurazione del reato di associazione per delinquere. In particolare, sul numero di persone necessarie per la configurazione dell'associazione criminale, i giudici di legittimità rinnovano quanto già concluso con sentenza n. 34043/06 ai sensi della quale perché possa ritenersi sussistente il reato di specie è sufficiente la presenza di sole tre persone.
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