Nel campo delle frodi Iva, l’articolo 9 del dlgs numero 74/2000 esclude il concorso di persone tra emittente ed utilizzatore delle fatture false. Una regola introdotta perché l’utilizzatore diviene il responsabile solo nel momento che inserisce in dichiarazione i costi fittizi risultanti dalle fatture false, invece l’emittente risponde per la semplice emissione delle fatture stesse in corso d’anno. Qualche sentenza ha, in ogni caso, deciso che l’articolo 9 citato non é d’ostacolo all’associazione per delinquere, poiché emittente ed utilizzatore delle fatture false, con l’iniziale dolo di commettere più reati tributari, possono, poi, in concreto, interagire tra loro.
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