L’estensione agli studi associati della facoltà di effettuare l’assistenza fiscale per il modello 730 potrebbe portare a dei cambiamenti in capo a quest’ultimi. In particolare, gli studi associati dovrebbero essere assimilati ai Caf e il professionista dell’associazione professionale incaricato di apporre il visto di conformità nel modello 730/2006 dovrebbe avere gli stessi compiti e la stessa responsabilità dei responsabili dell’assistenza fiscale dei centri. Il rilascio del visto di conformità è di esclusiva competenza solo dei soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, o dei ragionieri e consulenti del lavoro. In caso di conformità “infedele” si applicano le sanzioni amministrative da 2.582,28 euro. In caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi ai soggetti abilitati è inibita la facoltà di rilasciare il visto di conformità. Nel caso degli studi associati, la responsabilità dell’attività e le relative sanzioni ricadono sul singolo associato che è stato incaricato di effettuare i controlli e non sull’associazione professionale. Per le attività di assistenza nei confronti di contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa è previsto un compenso a carico del bilancio dello Stato per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.
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