In sede di conversione del Dl 76/2013 (decreto occupazione, governo Letta) nella legge 99/2013, è stato aggiunto l’articolo 7-bis (in vigore dal 23 agosto 2013), che agevola le stabilizzazioni degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. L’uso di tale contratto - tipologia ordinata dall'art. 2549 e seguenti del codice civile - è tradizionalmente correlato a fenomeni di irregolarità e di elusività oggetto di una giurisprudenza, di legittimità e di merito, vastissima, relativamente ai profili giuridici della normativa obbligatoria in materia di lavoro subordinato e previdenza sociale.
Gli incentivi, che sono quelli già previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sono volti a superare proprio tali abusi.
Per la stabilizzazione il datore di lavoro, a fronte dell’incentivo, dovrà versare alla gestione separata (la previdenza degli associati) un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore.
La
stabilizzazione ex articolo 7-bis
L’associato, già iscritto alla
Gestione separata, è stabilizzato mediante contratto
subordinato a tempo
indeterminato.
Gli associati devono essere
stati assunti entro tre mesi dalla stipula del
contratto che li
stabilizza, anche mediante contratti di apprendistato.
Il recesso
dal rapporto
di lavoro da parte del datore, nei sei mesi successivi alle assunzioni,
può
avvenire solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo
soggettivo.
I benefici
sono quelli
previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato.
Il contratto deve essere stato
stipulato nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30
settembre 2013.
Parti
coinvolte:
-
soggetti già parti, in veste di associati, di
contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, che
avranno
sottoscritto, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi
rapporti
di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le
procedure ex
articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile;
e
-
aziende associanti, anche assistite dalla
propria associazione di categoria, che hanno stipulato nel periodo
compreso tra
il 1° giugno e il 30 settembre 2013 specifici contratti collettivi, con
precisi
contenuti, con le associazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative (*).
(*)
sono ammessi anche i contratti stipulati da
aziende associanti destinatarie di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali
non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi
rapporti, provvedimenti
i cui effetti sono sospesi fino all'esito della verifica da parte
dell’Inps.
! Con la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013, l’Inps precisa che i datori di lavoro per essere
ammessi
all’incentivo dovevano avere contratti di associazione in
partecipazione in
essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in
vigore della
norma (23 agosto 2013).
Adempimenti
del datore entro il 31 gennaio 2014
1. versamento
alla gestione
separata (articolo 2, comma 26, della legge 335/1995), a titolo di contributo
straordinario integrativo di una somma pari al 5% della quota
di
contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei
contratti
di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non
superiore a sei
mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (*);
(*)
l'efficacia degli atti di conciliazione è
risolutivamente condizionata all'adempimento di tale obbligo.
2. deposito,
presso le
competenti sedi dell'Inps:
-
dei contratti in oggetto
-
degli atti di conciliazione
-
dei contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato stipulati con ciascun lavoratore
-
dell'attestazione dell'avvenuto versamento del
contributo straordinario integrativo (*)
(*) ! la circolare 167/2013 Inps aggiunge un documento da presentare: la domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.
Il
post
verifica dell’Inps
Gli
esiti, anche per quanto riguarda l'effettività
dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali
del
lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.
! nella circolare 167/2013 Inps si precisa che l’esito della verifica sarà disponibile anche nel Cassetto previdenziale.
Il
buon esito comporta, relativamente ai pregressi
rapporti di associazione o forme di tirocinio:
-
l'estinzione degli illeciti,
previsti
dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi
e
fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del decreto, 23 agosto 2013, e con
riferimento alle forme di tirocinio (la circolare Inps 167/2013 rinvia,
al
riguardo, alla circolare n. 35/2013 del Ministero del lavoro) avviate
dalle
aziende sottoscrittrici dei contratti;
- l’estinzione dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo, anche per le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti.
Prime
istruzioni operative ai datori di lavoro
- Inps, circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 -
Precisazioni
in premessa
Ambito di applicazione: soggetti
che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di
associazione
in partecipazione con apporto di solo
lavoro.
Incentivi all’assunzione: a
condizione che ne ricorrano i presupposti di legge, quelli previsti
dalla
normativa vigente, per cui si rimanda alle circolari e ai messaggi che
illustrano i vari incentivi.
Contributo straordinario
Il
contributo è pari al 5% della quota di
contribuzione a carico di ciascun associato.
È
aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta.
Sarà
accreditato sulla posizione del lavoratore
nella Gestione separata con competenza 2013 e sarà interamente
utile ai fini
pensionistici.
Importo
da considerare:
-
quello della contribuzione dovuta a carico degli
associati per i compensi erogati negli ultimi sei mesi del
periodo di
vigenza del contratto;
-
se il contratto è inferiore a sei mesi,
quello dell’intero periodo precedente l’inizio del rapporto di lavoro
subordinato;
-
in presenza di sospensione lavorativa, come
nel caso delle associate in astensione obbligatoria per maternità,
quello dei
sei mesi antecedenti l’inizio della sospensione.
Importi
da non considerare:
-
somme dovute a titolo di contribuzione per compensi
erogati in periodi successivi alla data della
stipula del contratto di
lavoro subordinato.
Versamento
Si
sommano le quote dovute per ciascun lavoratore.
Dati
utili alla compilazione del modello:
→
causale C10
-
campo “matricola INPS/filiale/azienda” → codice
88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale
dell’associante
(massimo 12 caratteri)
-
campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”
→ 12/2013.
Documenti da presentare entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi Inps:
! esclusivamente in modalità
telematica, percorso: Servizi On Line / Per tipologia di
utente / Aziende,
consulenti e professionisti → Cassetto Previdenziale per Committenti
della
Gestione Separata → “Stabilizzazione
per
associati”
Il programma “Stabilizzazione per associati” non è ancora disponibile.
1) contratto collettivo (copie
scannerizzate);
2) atti di conciliazione (potranno
essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con
raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede. In caso di
trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non telematica, il
frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento
al
numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di
stabilizzazione a cui essi fanno riferimento);
3) contratti di lavoro subordinato
a
tempo indeterminato (potranno essere inviati, oltre che in modalità
telematica,
anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in
sede. In
caso di trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non
telematica, il
frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento
al
numero di protocollo ottenuto con l’invio telematico della domanda di
stabilizzazione
a cui essi fanno riferimento);
4) attestazione dell’avvenuto
versamento del contributo straordinario;
5) domanda di adesione alla
stabilizzazione predisposta dall’Istituto.
!
L’invio dei contratti di lavoro e degli atti di
conciliazione per via telematica non può avvenire successivamente
all’invio ed
alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione.
!
L’associante assume la piena responsabilità circa
l’autenticità della documentazione inviata telematicamente.
Domanda di adesione (allegata alla circolare 167/2013 Inps)
È
compilata direttamente dall’associante o da un suo
intermediario - che sottoscriverà una dichiarazione di responsabilità
inerente
il rispetto della L. 12/79 - con delega totale o parziale (relativa
agli
associati oggetto della procedura di stabilizzazione, così come
previsto dalla
circolare n. 126 del 7 agosto 2013).
Norme e prassi
legge 99/2013
Inps, circolare n. 167 del 5
dicembre 2013
art. 2549 e seguenti del
codice civile
circolare n. 35/2013 del
Ministero del lavoro
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