Associati, attività finanziaria
Pubblicato il 06 maggio 2008
La Banca d’Italia ha fornito, ieri, risposta ad Assoholding sull’attività di sottoscrizione in via professionale di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitali o di cointeressenza agli utili di un’impresa che assolvono funzioni economiche analoghe alla concessione di finanziamenti o all’assunzione di partecipazioni. Attività che possono essere svolte esclusivamente attraverso una Finanziaria iscritta all’elenco dell’articolo 113 del Testo unico bancario. L’associazione in partecipazione rappresenta un mezzo per ampliare la sfera di attività dell’imprenditore attraverso il contributo patrimoniale di altri soggetti che con lui affrontano i rischi e dividono gli utili dell’impresa, di un ramo di azienda o di un affare. Se sottoscritti in via professionale, i contratti possono essere assimilati a finanziamenti o all’attività di assunzione di partecipazioni. A certe condizioni possono anche avere funzione economica “finanziaria”, nel qual caso la Banca d’Italia non esclude che la sottoscrizione in via professionale dei contratti possa configurare lo svolgimento di un’attività finanziaria riservata ai soggetti previsti dal titolo V del Tub.