Assistenza legale nello sport. Nullo il contratto che non segue l’ordinamento sportivo
Pubblicato il 18 marzo 2015
L’avvocato che assiste un professionista nella stipula di un
contratto sportivo, deve fare
applicazione delle regole di cui all’ordinamento sportivo,
pena la nullità del contratto medesimo.
E’ quanto ha disposto la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza
n. 5216 depositata il 17 marzo 2015, respingendo il ricorso di un avvocato, il quale aveva prestato
assistenza legale nella redazione di un contratto sportivo e, successivamente, ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle relative competenze.
Si era visto tuttavia respingere l’opposizione al decreto, sulla base della presunta
nullità del contratto d’opera in questione, perché
non redatto secondo le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
La Cassazione, in proposito - respingendo le censure del ricorrente e confermando quanto dedotto nei precedenti gradi– ha ritenuto innanzitutto
ammissibile l’assistenza legale nella redazione di un contratto sportivo. Ciò tuttavia
alla sola condizione – ha poi precisato - che il
rapporto instauratosi soggiaccia comunque al Regolamento FIGC e che l’incarico sia redatto, a pena di nullità, sui moduli appositamente previsti dalla Commissione competente; cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Né vale ad escludere la nullità del presente contratto, la considerazione secondo cui, durante la redazione dello stesso, sia intervenuto un avvocato, quale soggetto “esterno”, tenuto a sottostare, nello svolgimento della sua professione, esclusivamente all’ ordinamento statale.
La violazione di norme sportive infatti – ha puntualizzato la Suprema Corte – in tali casi si riflette inevitabilmente sulla validità del contratto concluso, che diviene così inidoneo al perseguimento di una funzione meritevole di tutela, che proprio nell’ordinamento sportivo deve trovare esplicazione.