Assicurazione per responsabilità civile: no alla manleva ultra massimale senza specifica domanda

Pubblicato il 02 gennaio 2015 In materia di assicurazione per responsabilità civile, la richiesta dell’assicurato di essere manlevato per la somma eccedente il massimale di polizza, non può trovare accoglimento se non costituisce oggetto di specifica domanda, con cui far valere la responsabilità contrattuale dell’assicuratore per violazione degli obblighi di buona fede.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26659 depositata in data 18 dicembre 2014, pronunciandosi sulla condanna di un’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di una paziente ricoverata, per negligenza e imperizia dei sanitari in essa impiegati.

In particolare, a conferma di quanto stabilito in sede di appello, la Cassazione condannava al risarcimento dei suddetti danni, sia l’Azienda Ospedaliera che, in solido, la compagnia assicuratrice con cui la stessa aveva stipulato una polizza per responsabilità civile; quest’ultima tuttavia, nel limite del massimale pattuito.

Precisava infatti la Cassazione che la richiesta dell’Azienda Ospedaliera, di condanna dell’Assicurazione oltre i limiti del massimale, doveva dirsi inammissibile, in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e dunque estranea al thema decidendum, da definirsi ex art. 183 c.p.c.

Né poteva ritenersi sufficiente la domanda di manleva ultra massimale, così come formulata dall’Azienda Ospedaliera in questione, ovvero, inclusa in una generica richiesta di rimborso di tutti gli importi che le sarebbero stati addebitati ad esito del giudizio “ivi compresi interessi e svalutazione, se dovuti”.

Sarebbe stato piuttosto necessario, a detta della Cassazione, proporre apposita domanda di responsabilità contrattuale, per violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
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