Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi naturalmente estesa ai fatti colposi
Pubblicato il 18 marzo 2013
Nell’ambito di un procedimento attivato contro un condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli immobili degli attori a seguito della rottura della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale, i giudici di appello avevano escluso che potesse essere chiamata a rispondere la compagnia di assicurazione del condominio medesimo, ritenendo che la polizza stipulata per la responsabilità civile verso terzi non fosse operante perché l’incidente non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante
“un’ipotesi di comportamento colposo significativo”.
Da qui il ricorso del condominio dinanzi ai giudici di legittimità i quali, con
sentenza n. 4799 del 26 febbraio 2013, hanno ribaltato la decisione sottolineando come fosse fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di secondo grado, sia dell’apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
Ed infatti, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non conteneva alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave, ma addirittura espressamente prevedeva che tra i rischi coperti dalla garanzia vi fossero anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato.
L’assicurazione della responsabilità civile – ricorda, inoltre, la Cassazione –
“mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa”. Ne consegue che la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali deve essere correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.