Dal 15 agosto 2013, per i professionisti è obbligatoria la stipula dell'assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente (Dpr 137/2012), se il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e non se è semplicemente iscritto a un Ordine o Collegio.
Nella relazione ministeriale al regolamento, più precisamente, si indica che si può escludere l'obbligo per il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (collaboratore, dipendenti e praticanti).
Con informativa n. 28 del 15 maggio 2017, il Cndcec ritiene che:
Sebbene la norma specifichi solo che è necessario rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e le eventuali variazioni successive, pena illecito disciplinare, il Cndcec spiega che il generale potere di vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione, permette ai Consigli dell'ordine di verificare l'adempimento della stipula.
Di qui il dovere da parte degli Ordini di richiedere periodicamente agli iscritti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta e contenente i dati già citati relativi alla polizza assicurativa e alle modalità di esercizio della professione, e di operare verifiche almeno a campione, per eventuali azioni disciplinari, sulla veridicità del documento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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