Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa, alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta di risarcimento intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (c.d. clausola clams made), non è vessatoria.
Il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola clams made, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, si iscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell’art. 1905 c.c., l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni sofferti dall'assicurato.
L’assicurazione della responsabilità civile non è dunque ontologicamente incompatibile con il patto clams made, il quale è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l’oggetto piuttosto che la responsabilità.
Solo in presenza di determinate condizioni può tuttavia essere dichiarato nullo per difetto di meritevolezza, ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al D.lgs 205/2006, per il fatto di determinare a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto.
La relativa valutazione, di competenza del giudice di merito, è tuttavia incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016.
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