Con sentenza n. 17346 depositata il 31 agosto 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso di un avvocato, convenuto in giudizio, con azione revocatoria fallimentare, da una s.r.l. in amministrazione straordinaria, che chiedeva dichiararsi inefficaci alcuni pagamenti eseguiti in suo favore per prestazioni professionali.
A fronte di tale domanda, l'avvocato aveva chiamato in garanzia la propria società assicuratrice, affinché lo tenesse indenne dell'eventuale debito di restituzione in favore di parte attrice.
La Corte d'appello, dapprima, aveva dichiarato inefficaci i pagamenti controversi, ma rigettato la domanda di manleva nei confronti dell' assicurazione.
Avverso detta statuizione, il legale lamentava come i giudici di merito avessero omesso di considerare coperto da assicurazione, il pregiudizio derivatogli dal sopravvenuto obbligo di restituzione – a seguito di revocatoria - del compenso percepito per prestazioni professionali.
La Cassazione, nel rigettare la censura, ha precisato – concordemente con i giudici dell'appello – come la copertura assicurativa fosse da limitare ai soli danni da responsabilità per colpa professionale.
Invero, il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico e non può considerarsi prestazione d'opera intellettuale, che da luogo, come tale, a responsabilità professionale.
In altre parole, nel caso de quo – prosegue la Corte – l'avvocato è stato chiamato alla restituzione in quanto creditore e non come professionista. Mentre il rischio assicurato dalla s.p.a. assicuratrice è solo quello derivante dall'esercizio di attività professionale.
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